Il Sistema Disciplinare

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate.
Al riguardo, l’art. 6 comma 2 lett. e) prevede che i Modelli devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. Il mancato rispetto di tali misure viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di soggetti sottoposti a direzione o vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. a).
I principali riferimenti normativi in materia sono:

  • le Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia – Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
  • lo Statuto dei Lavoratori;
  • il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri direttivi e per il Personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane tempo per tempo vigente;
  • il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane;
  • il Contratto Integrativo Aziendale della Banca tempo per tempo vigente;
  • il Contratto di Coesione stipulato con la Capogruppo;
  • il Regolamento del Gruppo Iccrea;
  • la Politica di Gruppo in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)

1 Principi generali in tema di sanzioni disciplinari

Si premette che i principi qui di seguito descritti sono applicabili anche in assenza di uno specifico Regolamento disciplinare.
L’avvio di un procedimento disciplinare e l’eventuale emanazione delle sanzioni disciplinari, che non potrà trascurare il rispetto della legislazione vigente (ed in particolare dall’art. 2106 del Codice Civile e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori), prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta sia dalla conclusione dell’eventuale procedimento penale avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato.
Pertanto, l’applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico.
Saranno ad esempio applicabili sanzioni disciplinari alle seguenti condotte:

  • l’inoltro con dolo o colpa grave di segnalazioni all’ODV che si rivelano infondate;
  • l’omissione fraudolenta di fatti che, ai sensi del Modello, devono essere portati a
  • conoscenza dell’ODV, al fine di impedire/evitare/ritardare i controlli;
  • il compimento di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, con particolare riferimento alle violazioni delle misure poste a tutela della riservatezza del segnalante.

2 Misure nei confronti del personale dipendente

Entrando più nel dettaglio delle singole sanzioni, nel caso in cui la violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sia commessa da dipendenti destinatari del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, troveranno applicazione i provvedimenti disciplinari previsti nel suddetto CCNL, che allo stato attuale della normativa sono rappresentate, in ordine di gravità, da:

  • rimprovero verbale;
  • biasimo scritto;
  • sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
  • licenziamento per giustificato motivo;
  • licenziamento per giusta causa.

Senza pretesa di completezza ed a titolo esemplificativo, fermo restando che l'individuazione della sanzione applicabile al caso concreto spetterà al datore di lavoro, qui di seguito vengono elencate alcune condotte integranti la violazione del Modello 231 che dovranno essere valutate sotto il profilo disciplinare:

  • condotte non conformi alle prescrizioni indicate nel Modello e nei diversi presìdi
  • documentali aziendali che ne costituiscono il fondamento (statuto, regolamenti, processi, ordini di servizio, note operative etc.);
  • violazioni agli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, sia mediante comportamenti omissivi (ad es. mancato o ritardato invio, con colpa grave o dolo, di un Flusso in presenza delle circostanze individuate dal sistema dei Flussi) che commissivi (ad es. invio di un Flusso con dati incompleti non veritieri);
  • condotte che, oltre a essere non conformi alle prescrizioni del Modello, hanno arrecato un danno alla Banca (economico, all’integrità dei suoi beni o reputazionale) od abbiamo esposto il suo personale ad una situazione di pericolo;
  • condotte che sono state adottate allo scopo precipuo di compiere una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto 231 o che abbiano determinato il rischio –se non addirittura l’irrogazione - di sanzioni previste dal Decreto 231 a carico della Banca.

3 Misure nei confronti dei soggetti apicali

In caso di violazione del Modello da parte degli esponenti aziendali, potranno essere applicate le sanzioni dell'ammonizione (sia verbale che scritta), la sanzione pecuniaria (fino alla misura massima deliberata dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di delibera, fino ad un massimo di 10.000 Euro), la revoca da una o più deleghe e, nei casi più gravi, la destituzione dalla carica. Potranno trovare inoltre applicazione le sanzioni previste dal Codice Civile, per la cui individuazione ed irrogazione si rimanda alla normativa vigente.
In tutti i casi dovrà essere rispettato il principio della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’infrazione commessa