26/06/2017
Nota Informativa CHECK IMAGE TRUNCATION - 26/06/2017
AVVISO ALLA CLIENTELA NUOVA PROCEDURA CHECK IMAGE TRUNCATION Si avvisa la gentile clientela che nell’ambito del processo di digitalizzazione del Paese, con il Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni, sono state introdotte importanti modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (cd. Legge Assegni), riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche degli assegni. A seguito delle novità regolamentari intervenute, è stato definito un nuovo processo di incasso degli assegni, denominato “CIT” (Check Image Truncation), a cui tutto il sistema bancario è obbligato ad aderire. Così le copie informatiche degli assegni sostituiranno ad ogni effetto di legge gli originali cartacei e la loro conformità viene assicurata dalla Banca negoziatrice, mediante l’utilizzo della propria firma digitale, nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8 comma 7 lettere d) ed e) del D.L. 70/2011 (comma 2 aggiunto all’art. 66 Legge Assegno).
Al riguardo si rappresenta che:
  • per agevolare l’acquisizione digitale dell’immagine e la lettura automatica delle informazioni, sono state definite specifiche regole per la stampa dei moduli degli assegni, che la Banca consegna ai propri clienti già dal mese di luglio 2016,
  • l’avvio della nuova procedura è prevista tra il 18 settembre e il 13 novembre 2017.
Si riportano di seguito, in sintesi, le principali caratteristiche e gli elementi di novità del nuovo processo, tenendo presente che esse non incidono sulle modalità di versamento degli assegni presso allo sportello mentre per altro verso la maggiore efficienza derivante dall’automazione porta anche vantaggi per la clientela che vedrà eliminato il doppio ciclo di regolamento. All’atto della presentazione dell’assegno per l’incasso presso lo sportello, l’operatore, previo controllo formale del titolo, provvede a generare l’immagine dell’assegno, che, previa applicazione di una marca temporale, successivamente viene inviata alla conservazione digitale sostitutiva a norma di legge. L’assegno cartaceo viene conservato dalla banca negoziatrice solamente per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione, decorsi i quali viene distrutto, fatti salvi casi particolari. Con la generazione dell’immagine il titolo cartaceo perde valenza giuridica e quindi il portatore del titolo può ottenere una sola volta:
  • una copia analogica dell’immagine dell’assegno, con le informazioni relative al mancato pagamento su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all’originale;
  • una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente o del documento attestante la non protestabilità.
A richiesta degli aventi diritto, inoltre, è consentito rilasciare altre copie semplici, sia analogiche che informatiche, ma prive di valenza giuridica. Con l’introduzione della nuova procedura verranno dismesse le stanze di compensazione e quindi le banche provvederanno allo scambio dei dati e dei flussi direttamente tramite univoca piattaforma telematica. Infatti, la presentazione al pagamento in forma elettronica è giuridicamente valida nel momento in cui il trattario o l’emittente ricevono in via telematica dal negoziatore: i soli dati dell’assegno, per gli assegni bancari e postali di importo sino a euro 8.000 e per gli assegni circolari e vaglia postali senza limiti di importo (questi ultimi dovranno recare in chiaro i dati del beneficiario); i dati e l’immagine dell’assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a euro 8.000. Parimenti la procedura informatica prevede anche l’invio delle comunicazioni dell’eventuale impossibilità di pagare il titolo e le comunicazioni dell’esito del protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilità. Inoltre, nel caso di presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili il trattario/emittente che dovesse avere necessità di svolgere le verifiche di competenza sull’immagine dell’assegno potrà chiederne la trasmissione anche per quelli di importo fino a euro 8.000. Quindi, per assicurare certezza all’intero meccanismo sono previsti tempi massimi per le diverse fasi del ciclo di lavorazione degli assegni. Infatti, la presentazione al pagamento in forma elettronica dell’assegno deve avvenire non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno è stato girato per l’incasso al negoziatore. Per quanto ovvio anche la procedura di protesto avverrà tramite procedura telematica presso i notai o presso Banca d’Italia. Per quanto sopra rappresentato, si evidenzia che il nuovo processo richiede anche la necessità di: prestare una maggiore accortezza nella compilazione degli assegni, come ad esempio chiarezza nella scrittura dei dati sull’assegno e la firma di traenza nell’apposito spazio, per consentire la corretta acquisizione dell'immagine; non presentare, per quanto possibile, titoli cartacei logori o danneggiati, al fine di evitare, in entrambi i casi, il ricorso a procedure di back-up che prevedono l’applicazione di onerosi costi a carico del cliente per la gestione della materialità del titolo al di fuori del processo telematico. Infine, nel rappresentare che nulla cambia riguardo alle modalità operative nei casi di esiti di impagati/richiamo ed in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), si fa presente che il Personale preposto presso le nostre Filiali è a disposizione per fornire la massima assistenza e per fornire ulteriori informazioni di dettaglio. Casagiove, 26 giugno 2017 BCC Terra di Lavoro S.Vincenzo de’ Paoli La Direzione Generale