A seguito dell’emanazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dal 1° gennaio 2016, è stato innalzato da 1.000,00 a 3.000,00 euro il limite di importo relativo al divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, (art. 49, comma 1 d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, che, per il resto, è rimasto invariato).
Pertanto, dal 1° gennaio 2016:
- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- al servizio di rimessa diretta di denaro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), n. 6 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, è applicato il limite di 1.000,00 euro e sono quindi vietate rimesse di importo pari o superiore a tale ultimo importo;
- rimane invariata la disciplina relativa ai limiti previsti per gli assegni bancari, postali e circolari e pertanto:
- gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 1.000,00 euro devono continuare recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve continuare ad essere inferiore a 1.000,00 euro.
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SI INVITA LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DEL NUOVO LIMITE D’IMPORTO, AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLO STESSO, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.
OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE POTRÀ ESSERE RICHIESTA AL PERSONALE DELLA BANCA.
Casagiove, 13 gennaio 2016